Art. 28.
(Ambito di applicazione).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che tiene condotte costituenti reato durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate a norma degli articoli 29 e 30.
      2. La causa di non punibilità indicata nel comma 1 non si applica quando la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubblica, i diritti politici e la libertà di stampa. Non si applica altresì per i delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a operazioni autorizzate a norma dell'articolo 30, e sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino

 

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attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
      3. In nessun caso specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 possono essere svolte da persone non addette agli organismi informativi.